Il nuovo Senato rappresenterà le istituzioni territoriali, sarà composto da 100 membri e avrà compiti diversi dalla Camera dei deputati. Scompare la legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Viene abolito il Cnel. Queste le principali novità del ddl Boschi che modifica 36 articoli della Costituzione, in attesa della celebrazione del referendum confermativo, previsto per il prossimo mese di ottobre.
Fine del bicameralismo perfetto Camera dei deputati e Senato della Repubblica avranno composizione e funzioni differenti. Solo alla Camera, che resta composta da 630 deputati, spetta la titolarità del rapporto di fiducia e la funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell’operato del Governo. Il Senato rappresenta invece le istituzioni territoriali.
Senato dei 100 I nuovi senatori saranno 100, 74 consiglieri regionali, 21 sindaci e 5 senatori di nomina presidenziale. I membri del nuovo Senato saranno scelti “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi”, secondo le modalità che verranno stabilite con una legge che verrà varata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della riforma costituzionale. Le regioni avranno altri 90 giorni di tempo per adeguarsi alla normativa nazionale. I cinque senatori di nomina presidenziale non saranno più in carica a vita ma saranno legati al mandato dell’inquilino del Colle, ossia sette anni e non possono essere rinominati. Restano invece senatori a vita gli ex presidenti della Repubblica.
Immunità e indennità La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti. Ai senatori resta l’immunità parlamentare come ai deputati. I nuovi senatori non riceveranno indennità se non quella che spetta loro in quanto sindaci o membri del consiglio regionale. L’indennità di un consigliere regionale non potrà superare quella attribuita ai sindaci dei comuni capoluogo di Regione.
Iter delle leggi La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi costituzionali, per le minoranze linguistiche, il referendum popolare, per le leggi elettorali, per i trattati con l’Unione europea e le norme che riguardano i territori. Le altre leggi sono approvate dalla Camera. Ogni disegno di legge approvato dall’Aula di Montecitorio è immediatamente trasmesso al Senato che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato può deliberare a maggioranza assoluta proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera si pronuncia in via definitiva e che potrà bocciare solamente con un voto a maggioranza assoluta dei propri componenti.
Stato di guerra Deliberare lo stato di guerra, con la riforma, spetterà alla sola Camera dei deputati: servirà la maggioranza assoluta dei voti e non più solo quella semplice.
Leggi di iniziativa popolare Le novità riguardano le proposte di legge di iniziativa popolare per le quali sarà richiesta la raccolta di 150mila firme invece di 50mila ma si stabilisce anche che la deliberazione della Camera sulla proposta deve avvenire entro termini certi e passaggi definiti dai regolamenti parlamentari.
Referendum propositivi Si introducono in Costituzione i referendum popolari propositivi e di indirizzo ma spetterà alle Camere varare una legge che ne stabilisca le modalità di attuazione.
Presidente della Repubblica Cambia il quorum per l’elezione del Capo dello Stato. Nelle prime tre votazioni resta due terzi dei componenti l’assemblea. Dalla quarta si abbassa a tre quinti dei componenti dell’assemblea e dalla settima ai tre quinti dei votanti. Sarà il presidente della Camera (e non più del Senato) a sostituire il presidente della Repubblica ‘ad interim’.
Alla Camera nasce lo Statuto delle opposizioni Viene introdotta una nuova disposizione che attribuisce ai regolamenti parlamentari la garanzia dei diritti delle minoranze in Parlamento. Si attribuisce, al solo regolamento della Camera, anche la definizione di una disciplina dello statuto delle opposizioni.
Giudici Costituzionali I cinque giudici della Consulta di nomina parlamentare verranno eletti separatamente dalle due Camere. Al Senato ne spetteranno due, ai deputati tre. Per l’elezione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti per i primi due scrutini, dagli scrutini successivi è sufficente la maggioranza dei tre quinti.
Novità anche per il Titolo V della Costituzione. Il ddl Boschi abolisce il Cnel e le Province.
Titolo V Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. Viene introdotta una ‘clausola di supremazia’, che consente alla legge dello Stato, su proposta del governo, di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell’interesse nazionale.
Abolizione del Cnel e delle province Viene integralmente abrogato l’articolo 99 della Costituzione che prevede, quale organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Dal testo della Costituzione viene eliminato anche il riferimento alle Province che vengono meno quali enti costituzionalmente necessari, dotati, in base alla Costituzione, di funzioni amministrative proprie.
Giudizio preventivo sulle leggi elettorali Le leggi che disciplinano l’elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.
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