Regolamento per lo svolgimento dei Congressi dei Circoli, delle Unioni Comunali e dei Coordinamenti Territoriali, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per l’elezione del Segretario e dell’Assemblea Nazionale, approvato dalla Direzione nazionale in data 27 settembre 2013
La Direzione regionale del Partito Democratico, riunitasi il 5 ottobre 2013, nelle more dell’adeguamento dello statuto regionale, approva le seguenti norme attuative per lo svolgimento dei congressi dei circoli, delle unioni comunali e dei coordinamenti territoriali.
Art. 1
(Convocazione dei congressi e Commissioni Territoriali)
1. Le Direzioni territoriali, entro il giorno 9 ottobre 2013, fissano il periodo di svolgimento dei rispettivi congressi di circolo che devono tenersi, nel complesso, in un arco temporale massimo di 14 giorni consecutivi.
2. Entro le ore 20:00 dell’11 ottobre 2013 vengono depositate presso la Commissione provinciale per il congresso le candidature alla Segreteria provinciale e le relative linee politiche programmatiche. Le candidature a Segretario di circolo si presentano il giorno dell’apertura del congresso di circolo. I congressi territoriali e le assemblee provinciali dovranno comunque svolgersi tra il 14 ottobre e il 6 novembre 2013.
3. Eventuali deroghe devono essere comprovate da motivi politici, statutari ed elettorali e saranno decise d’intesa dalla Commissione Nazionale per il Congresso e dalle Direzioni territoriali competenti.
4. Non sono consentiti riferimenti ed apparentamenti tra i candidati territoriali e quelli nazionali. Analogo principio viene stabilito per i Congressi Regionali.
5. Le Direzioni Territoriali, nella stessa seduta in cui fissano il periodo di svolgimento dei congressi di circolo, con la maggioranza dei tre quarti dei votanti, eleggono, nel rispetto del pluralismo e della parità di genere, una commissione, formata da 11 componenti, successivamente integrata da un rappresentante per ciascuna delle candidature a segretario del coordinamento territoriale. Alla commissione partecipa, in qualità di invitato permanente, il presidente della commissione di garanzia o un suo delegato. La commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno il coordinatore. La commissione ha il compito di presiedere e sovrintendere all’organizzazione e al regolare svolgimento dei congressi.
6. La commissione, nello svolgimento dei suoi lavori e nelle decisioni che assume, si ispira al principio della ricerca del più ampio consenso.
7. In caso di mancata elezione, entro il 9 ottobre 2013, di una o più commissioni territoriali, la Commissione Regionale per il congresso provvede alla nomina delle stesse entro il 10 ottobre 2013.
Art. 2
(Svolgimento dei congressi)
1. I congressi di circolo devono tenersi entro e non oltre il 27 ottobre 2013. Sulla base di comprovati motivi politici o elettorali la commissione territoriale, d’intesa con quella regionale, può autorizzare lo svolgimento dei congressi di circolo entro il 31 ottobre.
2. I congressi di circolo provvedono all’elezione del segretario e del direttivo di circolo, concorrono all’elezione del segretario e dell’assemblea dell’unione comunale e del segretario e dell’assemblea del coordinamento territoriale nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
3. Partecipano alle riunioni di Circolo (territoriale e di ambiente) con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo tutti gli iscritti così come stabilito dal regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale il 27 settembre 2013 e dalle delibere della Commissione Nazionale per il congresso.
4. Le candidature per i livelli comunali e territoriali possono essere presentate indipendentemente dal circolo d’iscrizione. Per le candidature per le cariche elettive di circolo è richiesta l’iscrizione allo stesso circolo.
5. Gli iscritti ai circoli d’ambiente parteciperanno all’elezione dei segretari e delle assemblee comunali solo nel caso in cui si tratti di circoli di livello comunale. Qualora i circoli di ambiente siano di solo livello territoriale, parteciperanno all’elezione del segretario e della assemblea territoriale.
6. Gli iscritti ai circoli online, regolarmente registrati hanno diritto di partecipare con diritto di parola e di elettorato attivo e passivo alle riunioni dei circoli territoriali o di ambiente da essi indicati all’atto dell’iscrizione come sede di esercizio dei propri diritti, ai sensi dell’art. 14, comma 2, dello Statuto nazionale e del precedente comma 3.
7. In apertura dei congressi di circolo, su proposta del segretario uscente, viene eletta una presidenza, che ha il compito di assicurare il corretto svolgimento dei lavori e che garantisca la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna candidatura a segretario di circolo, dell’unione comunale e del coordinamento territoriale. Fa parte della presidenza un membro della commissione territoriale o un suo delegato esterno alla stessa che è tenuto ad assistere ai lavori, con funzioni di garanzia circa il loro regolare svolgimento.
8. Ad avvenuto insediamento della presidenza, il congresso di circolo, stabilisce con voto a maggioranza semplice il numero dei componenti elettivi del proprio direttivo, in modo che non risulti inferiore alla somma dei membri per funzione di cui all’art.5 comma 11 dello statuto regionale.
9. In apertura dei congressi di circolo vengono presentate le linee politiche e programmatiche dei candidati ai diversi livelli di direzione del partito, assicurando a ciascuna di esse pari opportunità di esposizione, entro un tempo massimo di 10 minuti.
10. Le modalità e i tempi di svolgimento dei congressi di circolo devono garantire la più ampia possibilità di intervento agli iscritti.
11. I congressi di circolo sono aperti alla partecipazione di elettori e simpatizzanti del Partito Democratico. La presidenza del congresso, sulla base dei tempi e delle modalità concrete di svolgimento della riunione, valuta la possibilità di dare la parola anche agli elettori e ai simpatizzanti.
12. La convocazione del congresso di circolo deve essere spedita agli iscritti almeno 3 giorni prima dello svolgimento e, oltre alla data, deve indicare il programma dei lavori e l’orario di avvio e di fine delle votazioni, che dovranno durare non meno di una e non più di sei ore da collocare in orario di norma non lavorativo e dunque di preferenza dopo le ore 18:00 o nel fine settimana. La votazione avviene assicurando la segretezza e la regolarità del voto. Lo scrutinio è pubblico e viene svolto dalla presidenza immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto.
13. È compito della commissione territoriale predisporre il modello delle schede da utilizzare nelle votazioni previste nei congressi di circolo, prevedendo schede e urne distinte per l’elezione dei diversi livelli di partito.
14. Nei congressi di circolo, alla fine del dibattito, vengono posti in votazione il documento proposto dalla segreteria e eventuali ordini del giorno.
15. Ai sensi dell’articolo 29 c. 5 dello statuto regionale, ogni circolo può accogliere fino a un massimo del 10% dei propri iscritti di trasferimenti di iscritti non residenti nel territorio di competenza del circolo stesso. Sono esclusi da questo computo gli eletti e i nominati a cariche istituzionali. Per gli altri casi, salvo quanto previsto da eventuali regolamenti di organizzazioni comunali o territoriali, le richieste di trasferimento dovranno essere autorizzati dalla commissione territoriale.
Art. 3
(Segretario e direttivo di Circolo)
1. Le candidature a segretario di circolo e le liste di candidati al direttivo di circolo si presentano il giorno dell’apertura del congresso entro 20 minuti dall’avvenuto insediamento della presidenza e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti al circolo stesso facenti parte dell’anagrafe al 27 settembre 2013 secondo quanto stabilito dal regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale il 27 settembre 2013 e dalle delibere della Commissione Nazionale per il congresso. Alla candidatura a segretario è allegata una proposta relativa all’attività politica e organizzativa del circolo.
2. Il Segretario di circolo è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una sola lista di candidati al direttivo di circolo.
3. La lista deve essere collegata a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e non può contenere un numero di candidati al direttivo superiore al numero previsto dei membri dell’organismo.
4. Il voto per il segretario di circolo si esprime votando soltanto la lista collegata alla sua candidatura.
5. La lista deve essere formata, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere.
6. I candidati al direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
7. I membri del direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt.
8. Nella ripartizione, il candidato a segretario non eletto viene attribuito alla lista presentata a suo sostegno.
9. È eletto segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei membri eletti nel direttivo.
10. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutto il direttivo elegge il segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di membri eletti nell’organismo.
Art. 4
(Segretario e Assemblea dell’Unione Comunale)
1. Le candidature a segretario dell’unione comunale si presentano alla commissione provinciale tra il 3° e il 2° giorno precedente l’inizio dei rispettivi congressi di circolo e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 5% e il 10% degli iscritti alla stessa unione comunale facenti parte dell’anagrafe al 27 settembre 2013 secondo quanto stabilito dal regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale il 27 settembre 2013 e dalle delibere della Commissione Nazionale per il congresso, e distribuiti in almeno un terzo dei circoli presenti sul territorio. Alla candidatura è allegata una piattaforma politico programmatica per l’iniziativa dell’unione comunale.
2. La commissione territoriale, acquisite le candidature, ne da tempestiva comunicazione ai circoli dell’unione comunale interessata e ai mezzi di informazione.
3. Il numero dei delegati da assegnare per la composizione dell’Assemblea comunale è stabilito, preventivamente allo svolgimento dei congressi di circolo, dalla commissione territoriale di intesa con l’unione comunale interessata, nello spirito dell’art. 6 c. 5 dello statuto regionale e sulla base dei seguenti criteri: fino a 100 iscritti massimo 30 % degli iscritti, da 101 a 500 iscritti da un minimo di 20 componenti e un massimo del 20 % degli iscritti, oltre 500 iscritti da un minimo di 50 membri a un massimo del 10 % degli iscritti. Gli iscritti presi a riferimento sono quelli facenti parte dell’anagrafe al 27 settembre 2013 secondo quanto stabilito dal regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale il 27 settembre 2013 e dalle delibere della Commissione Nazionale per il congresso
4. La lista deve essere collegata a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e, in base al numero della composizione dell’assemblea comunale, le liste saranno composte dal numero massimo dei delegati che verranno attribuiti ad ogni singolo circolo secondo i seguenti criteri: per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche.
5. La lista per l’elezione dell’assemblea comunale, collegata ai candidati segretario, si presenta il giorno dell’apertura del congresso del singolo circolo entro 20 minuti dall’avvenuto insediamento della presidenza del congresso.
6. Il Segretario di Unione Comunale è eletto attraverso il voto diretto e personale degli iscritti in collegamento a una sola lista di candidati al direttivo di circolo.
7. Il voto per il segretario dell’unione comunale si esprime votando soltanto la lista collegata alla sua candidatura.
8. La lista deve essere formata, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere.
9. I candidati all’assemblea vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
10. I componenti dell’assemblea sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto per quel circolo.
11. Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il 5 % dei voti validi su base comunale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario non eletto viene attribuito come delegato alla lista presentata a suo sostegno. Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’assemblea comunale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
12. Il riequilibrio deve tener conto dei membri per funzione, che sono: il segretario, i segretari di circolo, il segretario dell’organizzazione giovanile, la portavoce delle donne, il sindaco e il capogruppo in consiglio comunale, il presidente di provincia e il capogruppo provinciale del PD, i consiglieri regionali e i parlamentari aderenti al gruppo del PD, il segretario territoriale quando iscritti all’unione comunale, i membri delle assemblea regionale e nazionale.
13. È eletto segretario dell’unione comunale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell’assemblea comunale.
14. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutta l’assemblea comunale elegge il segretario comunale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti.
15. Nelle realtà in cui il circolo corrisponde con l’unione comunale, si applicano le norme previste per quest’ultima.
Art. 5
(Segretario e Assemblea del Coordinamento Territoriale)
1. Le candidature a segretario del coordinamento territoriale si presentano alla commissione territoriale entro l’11 ottobre 2013 e devono essere sottoscritte da un numero di firme compreso tra il 1% e il 3% degli iscritti facenti parte dell’anagrafe al 27 settembre 2013 secondo quanto stabilito dal regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale il 27 settembre 2013 e dalle delibere della Commissione Nazionale per il congresso, e distribuiti in almeno un terzo dei circoli appartenenti al coordinamento territoriale. Alla candidatura è allegata una piattaforma politico programmatica per l’iniziativa del coordinamento territoriale.
2. La commissione territoriale, acquisite le candidature, ne da tempestiva comunicazione ai circoli di tutto il coordinamento territoriale e ai mezzi di informazione.
3. Il segretario territoriale è eletto in collegamento a una sola listadi candidati all’assemblea provinciale.
4. La lista deve essere collegata a un candidato segretario, che autorizza il collegamento, e non può contenere un numero di candidati all’assemblea territoriale superiore a quello spettante a quel circolo.
5. La lista per l’elezione dell’assemblea territoriale, collegate ai candidati segretario, si presenta il giorno dell’apertura del congresso del singolo circolo entro 20 minuti dall’avvenuto insediamento della presidenza del congresso.
6. Le liste per l’elezione dell’assemblea territoriale, collegate al candidato segretario, parteciperanno alla assegnazione dei membri dell’assemblea qualora presentate in almeno il 50% dei circoli distribuiti in almeno il 50% delle unioni comunali.
7. Il numero complessivo di delegati da assegnare all’assemblea territoriale è stabilito dalla direzione territoriale uscente, tra un minimo di 80 e un massimo di 350 membri, tenendo conto dell’art.12 comma 1 e 2 dello statuto regionale e viene ripartito tra i circoli secondo i seguenti criteri: per il 50% in base al numero degli iscritti facenti parte dell’anagrafe al 27 settembre 2013 secondo quanto stabilito dal regolamento nazionale approvato dalla Direzione Nazionale il 27 settembre 2013 e dalle delibere della Commissione Nazionale per il congresso, e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell’ambito territoriale di competenza del singolo circolo.
8. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere.
9. I candidati all’assemblea territoriale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
10. Il voto per il segretario territoriale si esprime votando soltanto la lista collegata alla sua candidatura.
11. I delegati all’assemblea territoriale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo.
12. Terminati i congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base territoriale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Il candidato a segretario non eletto viene attribuito come delegato alla lista presentata a suo sostegno che ha raccolto il maggior numero di voti. Il riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’assemblea territoriale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
13. Il riequilibrio deve tener conto dei membri per funzione di cui all’art 12 comma 2 dello statuto regionale.
14. È eletto segretario territoriale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati eletti nell’assemblea territoriale.
15. Qualora nessun candidato segretario abbia conseguito tale maggioranza assoluta, tutta l’assemblea territoriale elegge il segretario territoriale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati eletti.
Art. 6
(Compiti della Commissione Territoriale)
1. La commissione territoriale di cui all’art. 2 del presente regolamento, procede, almeno 3 giorni prima dell’inizio dei congressi di circolo, alla definizione dei delegati spettanti a ciascun circolo per l’assemblea comunale e territoriale.
2. La commissione territoriale predispone il modello di verbale sulla base del quale registrare i risultati delle votazioni nei congressi di Circolo.
3. La commissione territoriale, per motivate e comprovate situazioni di difficoltà nella gestione e direzione del partito a livello di circolo o di unione comunale, può approvare lo svolgimento anticipato, rispetto al livello territoriale, dei congressi di circolo, limitatamente alla definizione degli organismi dirigenti di circolo o comunale.
Art. 7
(Proclamazione dei risultati e nomina del Segretario Comunale e Territoriale)
1. La commissione territoriale, acquisiti tutti i verbali dei congressi di circolo, comunica i risultati del voto e convoca la prima riunione delle assemblee comunali e territoriale entro 4 giorni.
2. L’assemblea comunale, nella prima riunione, sotto la presidenza provvisoria di un membro della commissione territoriale o suo delegato, proclama il segretario eletto o, qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, effettua il ballottaggio.
3. L’assemblea territoriale, nella prima riunione, sotto la presidenza provvisoria di un membro della commissione territoriale o suo delegato, proclama il segretario eletto o, qualora nessun candidato abbia riportato la maggioranza assoluta, effettua il ballottaggio.
Art. 8
(Controversie)
1. In prima istanza i ricorsi relativi all’applicazione del seguente regolamento e allo svolgimento dei congressi, vengono presentati ed esaminati dalla commissione territoriale competente.
2. In seconda istanza è competente la Commissione Regionale di Garanzia.