Modificato dall’Assemblea Nazionale del 18 luglio 2015
CAPO I – Principi e soggetti della democrazia interna
Articolo 1
(Principi della democrazia interna)
1. È costituita l’Associazione Partito Democratico con sede legale in Roma, Via di Sant’Andrea delle Fratte 16, in sigla PD e con descrizione del simbolo: “nel cerchio con contorno nero in campo bianco sono rappresentate due lettere a caratteri maiuscoli; la lettera “P” di colore verde, che si lega con la lettera “D” di colore bianco, distinta nel fondo con un rettangolo di colore rosso, espressione del tricolore italiano. Alla base delle due lettere simbolo è inserita la scritta in nero “Partito Democratico” nella quale tra le due parole si inserisce il ramoscello di ulivo con cinque foglie verdi”.
2. Il Partito Democratico è un partito federale costituito da elettori ed iscritti, fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione.
3. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico, l’elezione delle più importanti cariche interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.
4. Abrogato
5. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.
6. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l’autonomia e il pluralismo delle organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera dell’iniziativa economica privata e la sfera dell’azione politica. Le regole di condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell’indirizzo politico.
7. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale, l’origine etnica.
8. Abrogato
9. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.
10. Il Partito Democratico assicura un Sistema informativo per la partecipazione basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti, tramite l’accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, e sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
11. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni, l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico-programmatici, la formazione di sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica, anche attraverso momenti di studio e di formazione.
Articolo 1 bis
(Rappresentanza delle minoranze)
1. Il Partito Democratico propone un programma di governo per l’Italia e si impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell’autonomia delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito, assicurando, ad ogni livello territoriale, la rappresentanza delle minoranze con l’adozione di sistemi proporzionali di elezione analoghi a quello fissato per la formazione dell’Assemblea nazionale all’articolo 9 del presente Statuto.
2. L’elezione degli ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle Assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale.
Articolo 1-ter
(Parità dei sessi)
1. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla parità dei sessi nella partecipazione politica.
2. Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli territoriali, la presenza paritaria di donne e di uomini negli organismi rappresentativi, quali assemblee e direzioni, con sistemi di voto su liste alternate per genere analoghi a quello previsto per l’elezione dell’Assemblea nazionale dall’art. 9 del presente Statuto.
3. Il Partito Democratico assicura, a tutti i livelli, la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia. Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche per le cariche monocratiche istituzionali e interne.
4. Il Partito Democratico assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva delle donne alla politica.
Articolo 2
(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)
1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.
2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:
a) partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale.
b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito alle principali cariche istituzionali;
c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
d) prendere parte a Forum tematici;
e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di consultazione;
f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
g) prendere parte alle assemblee dei circoli;
h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a diritti e doveri loro attribuiti.
5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:
a) partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli territoriali inferiori a quello regionale;
b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale elettiva;
c) votare nei referendum riservati agli iscritti;
d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito;
g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.
i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.
6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:
a) favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali in cui sono inseriti;
b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;
c) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui facciano parte;
d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della registrazione nell’Albo.
7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli elettori;
d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
8. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età.
9. Sono escluse dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori del PD le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi consiliari diversi da quello del Partito Democratico.
Gli iscritti che, al termine delle procedure per la selezione delle candidature, si sono candidati in liste alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, sono esclusi e non più registrabili, per l’anno in corso e per quello successivo, nell’Anagrafe degli iscritti.
CAPO II – Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e funzioni degli organismi dirigenti nazionali
Articolo 3
(Segretario o Segretaria nazionale)
1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è proposto dal Partito come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea o dalla Direzione nazionale, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni a meno che, allo scadere dell’ultimo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella carica di Presidente del Consiglio di cui all’articolo 22, comma 3.
4. Il Segretario nazionale è titolare del simbolo del Partito Democratico e ne gestisce l’utilizzo, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività necessarie alla presentazione delle liste nelle tornate elettorali.
Articolo 4
(Assemblea nazionale)
1. L’Assemblea nazionale è composta da mille persone elette con le modalità indicate dal successivo articolo 9. Fanno parte dell’Assemblea Nazionale, con diritto di voto, i segretari regionali del partito.
2. Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle indicate all’articolo 3, al comma 2 ed al comma 7 del presente articolo, la composizione dell’Assemblea nazionale è integrata da trecento persone elette dagli elettori contestualmente all’elezione delle Assemblee regionali secondo le modalità indicate dagli statuti regionali. A tale fine, a ciascuna regione sono attribuiti cinque seggi, ad eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d’Aosta che ne ha uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in proporzione ai voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni della Camera dei Deputati, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. L’Assemblea nazionale è inoltre integrata da cento componenti eletti dai parlamentari nazionali ed europei aderenti al Partito Democratico. L’Assemblea nazionale è infine integrata da un numero variabile di componenti espressione delle candidature alla Segreteria nazionale non ammesse alla votazione presso gli elettori, ai sensi dell’articolo 9, comma 6.
Ai candidati alla carica di Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare un numero di persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale di voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della consultazione preventiva tra gli iscritti di cui all’articolo 9, comma 6, purché abbiano ottenuto un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente espressi.
3. L’Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
4. L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea nazionale resta in carica per la durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.
6. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una volta ogni sei mesi.
In via straordinaria deve essere convocata dal suo Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
7. L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
Articolo 5
(Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale)
1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della Assemblea nazionale durano quattro anni.
2. Il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione dell’Assemblea e del Segretario nazionali sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea previsti dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 4, comma 7, il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.
Articolo 6
(Vicesegretari)
1. Il Segretario nazionale può, all’atto della proclamazione, proporre all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari.
2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.
Articolo 7
(Segreteria nazionale)
1. La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario ed ha funzioni esecutive.
2. La Segreteria nazionale è composta da non più di quindici membri, nominati dal Segretario, che dà comunicazione della nomina in una riunione della Direzione nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione nazionale.
3. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.
Articolo 8
(Direzione nazionale)
1. La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri della Segreteria.
2. La Direzione nazionale è composta da centoventi membri eletti dall’Assemblea nazionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione successiva alle elezioni di cui all’articolo 9, e da quattro rappresentanti eletti nella medesima riunione dai delegati all’Assemblea nazionale della Circoscrizione estero.
3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il Presidente dell’Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo dirigente dell’organizzazione giovanile; i Presidenti dei gruppi parlamentari del Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali. L’Assemblea nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale, determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle imprese.
La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per organizzare la propria attività.
4. La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.
Articolo 9
(Scelta dell’indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e dell’Assemblea nazionale)
1. Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si conclude con lo svolgimento della Convenzione nazionale, le candidature a Segretario nazionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento delle elezioni.
3. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni.
4. Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le candidature a Segretario devono essere sottoscritte da almeno il dieci per cento dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di iscritti compreso tra millecinquecento e duemila, distribuiti in non meno di cinque regioni.
5. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della Convenzione nazionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.
6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio, e di elezione dei delegati alle Convenzioni provinciali e alla Convenzione nazionale.
Risultano ammessi all’elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome.
7. Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari rappresentanza e l’alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano costituiscono ciascuna una circoscrizione.
Con l’eccezione della Valle d’Aosta e del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun collegio possono essere presenti una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.
8. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori, tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all’art. 2 comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.
9. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea nazionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.
Articolo 10
(Organizzazioni all’estero del Partito Democratico)
1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all’estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all’estero, le organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio nazionale.
3. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Democratico all’estero sono stabilite dallo Statuto della Circoscrizione Estero che sarà, in conformità alle norme di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
4. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale.
CAPO III – Struttura federale
Articolo 11
(Autonomia statutaria a livello regionale e nelle province di Trento e Bolzano)
1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l’attività del partito nel loro ambito territoriale.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di quelle infraregionali in modo tale da assicurarne l’autonomia.
3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.
4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali, in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate dall’Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la revisione dello Statuto nazionale.
Articolo 12
(Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali)
1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo territoriale competente è tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di organo sub-regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo esaustivo.
2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal Manifesto e dal Codice etico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.
3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria possono ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione inappellabile.
In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione.
4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per gli Statuti.
Articolo 13
(Accordi confederativi)
1. Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale. L’accordo è deliberato dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. L’accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca nelle liste del Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo ed abbia la facoltà di presentare propri candidati all’interno delle medesime liste. Per le elezioni regionali e locali l’accordo confederativo comporta la rinuncia del Partito Democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste elettorali comuni con il partito locale confederato.
Articolo 14
(Circoli)
1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio, ed in Circoli on-line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
2. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o d’ambiente dove esercitare gli altri propri diritti ai sensi del presente Statuto.
3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.
4. I criteri per l’articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente sono stabiliti dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano. In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Circolo territoriale di base per ogni comune superiore a cinquemila abitanti e, nei comuni con più di centomila abitanti, almeno un circolo per ogni cinquantamila abitanti.
Gli Statuti devono prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un Segretario.
5. Le modalità di costituzione dei Circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
Articolo 15
(Principi inderogabili per gli statuti regionali)
1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano disciplinano i livelli e l’articolazione dell’organizzazione territoriale, nonché la composizione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali nel quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel Manifesto.
2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.
3. La composizione numerica delle direzioni e degli esecutivi, a tutti i livelli, non può essere superiore a quella dei corrispondenti organismi nazionali di cui agli art. 7 e 8 del presente Statuto. Almeno un terzo delle direzioni provinciali debbono essere formate, nel rispetto del pluralismo, da segretari o da membri delle segreterie dei circoli.
4. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale, nonché quella del Segretario e del Direttivo di circolo, avviene con il voto personale, diretto e segreto degli iscritti.
5. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e Bolzano e di componente la relativa Assemblea durano quattro anni.
6. Con Regolamento approvato dall’Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta nell’ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a Segretario regionale. Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima percentuale in almeno un terzo delle province.
7. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall’elezione del Segretario e dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le province autonome, stabilita dalla Direzione nazionale d’intesa con la Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
8. Le candidature a Segretario regionale, a Segretario provinciale di Trento e Bolzano, vengono presentate in collegamento con liste di candidati a componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politico-programmatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria. L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che ne facciano richiesta anche al momento del voto.
9. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni approvate dall’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.
10. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni per l’Assemblea e il Segretario.
11. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono approvati dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.
12. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.
Articolo 16
(Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano)
1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a scrutinio segreto. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l’ordine del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.
3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei loro componenti.
4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in caso di necessità può previamente decidere di sospendere l’efficacia della decisione assunta.
Articolo 17
(Commissariamenti, scioglimenti e poteri sostitutivi)
1. In casi di necessità e urgenza, di gravi e ripetute violazioni delle norme dello Statuto, del Codice Etico o dei Regolamenti, ovvero nei casi di impossibilità di esercitare le funzioni da parte dell’organismo dirigente, il Segretario nazionale può intervenire nei confronti delle strutture regionali e territoriali adottando, sentito il parere della Commissione nazionale di Garanzia, i provvedimenti di sospensione o revoca. Tali provvedimenti possono riguardare sia organismi assembleari sia organi esecutivi, e possono includere l’eventuale nomina di un organo commissariale. La sospensione, la revoca e il commissariamento devono essere ratificati, a pena di nullità, dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti entro 30 giorni dall’adozione del provvedimento. Entro un anno dall’adozione del provvedimento dovranno essere ripristinati gli organismi statutari, in caso di sospensione, oppure dovrà essere convocato il procedimento ordinario di rinnovo dell’organo, in caso di revoca.
2. Analoga funzione, nei confronti dei Circoli, è attribuita, sentito il Segretario della federazione territorialmente competente, al Segretario regionale, con la medesima procedura prevista al comma 1. In questo caso la ratifica dei provvedimenti è votata della Direzione Regionale ed il parere è espresso dalla Commissione Regionale di Garanzia.
3. I provvedimenti di scioglimento e chiusura dei Circoli, per violazioni dello Statuto o del Codice Etico e per grave dissesto finanziario, possono essere assunti anche in deroga all’art. 14 comma 4 dello Statuto.
4. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi ripetute omissioni, con la medesima procedura prevista ai commi 1 e 2 può essere nominato, nel rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.
5. In presenza di irregolarità evidenti del tesseramento, il Segretario nazionale promuove verifiche e, ove lo ritenga necessario, sentito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia, nomina commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del Partito o parti di esse.
CAPO IV – Scelta delle candidature per le cariche istituzionali
Articolo 18
(Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)
1. I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.
2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito d’intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente.
5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della maggioranza relativa.
7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui al comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa automaticamente quella del PD alle elezioni.
8. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.
9. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei Presidenti di Provincia dei capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi elementi che pregiudichino l’indirizzo politico generale del partito, può chiedere all’organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle candidature. In tale caso, l’organo dirigente del livello territoriale competente è chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.
Articolo 19
(Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative)
1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei Segretari regionali.
2. Il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:
a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
g) la pubblicità della procedura di selezione.
3. Il Regolamento è approvato dalla Direzione nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:
a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.
CAPO V – Principi generali per le candidature e gli incarichi
Articolo 20
(Codice etico)
1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti, non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del Codice etico.
Articolo 21
(Incandidabilità e incompatibilità)
1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, come le segreterie.
2.
a) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle città capoluogo di regione e di provincia.
b) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori delle città capoluogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei comuni superiori a cinquantamila abitanti.
c) La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l’incandidabilità alle lettere a e b del presente comma.
d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile con quella di sindaco o assessore.
3. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica per la durata di tre mandati.
4. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell’ambito della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre anni, i soggetti per i quali la legge prevede l’aspettativa dal servizio come condizione di candidabilità.
5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.
6. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo, tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente all’incarico principale.
7. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di cumulo, il settantacinque per cento dell’indennità ricevuta per la carica di consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello provinciale corrispondente.
8. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ad esclusione dei comma 2 e 4, devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali europee, la proposta viene formulata dalla medesima Direzione nazionale.
9. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel successivo mandato all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente tornata elettorale precedente.
10. Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello regionale e locale, fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 4 del presente articolo, sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
Articolo 22
(Doveri degli eletti)
1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal Regolamento di cui all’articolo 36, comma 2, è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei provvedimenti disciplinari di cui al Regolamento previsto all’art. 39 e 40 del presente Statuto.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire criteri di competenza, merito e comprovata capacità.
Essi devono inoltre richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.
5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di disciplina della loro attività.
CAPO VI – Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la formazione politica
Articolo 23
(Forum tematici)
1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito Democratico.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell’Albo degli elettori del Partito.
3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell’anno immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dell’anno.
4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 4.
6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore. Il Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l’elaborazione del proprio programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.
Articolo 24
(Conferenza permanente delle donne democratiche)
1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
Articolo 25
(Commissioni nazionali)
1. L’Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico.
Articolo 26
(Conferenza programmatica annuale)
1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale.
3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine previsto dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.
4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza. Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.
5. L’Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Articolo 27
(Referendum e altre forme di consultazione)
1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito, comprese quelle che si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.
2. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, ovvero la Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei componenti l’Assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Democratico.
3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti.
4. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea nazionale, previo parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di garanzia, sulla base di uno specifico Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all’organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo.
Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 42, comma 3, non possono essere oggetto di referendum.
Articolo 28
(Formazione politica)
1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione della classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica attenta ai valori democratici.
2. A questo scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni, Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre avvalersi di Scuole indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal partito stesso che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione.
3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione della Direzione nazionale, su proposta motivata del Segretario, corredata di una documentazione analitica circa le dotazioni e l’offerta formativa delle scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente, delibere di riconoscimento per più di tre Scuole di ambito nazionale.
4. Il riconoscimento può comportare oneri finanziari posti a carico del bilancio nazionale del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire più del trenta per cento dei costi di gestione di ciascuna Scuola riconosciuta.
5. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dal Partito Democratico è aperta sia agli iscritti che ai non iscritti.
Articolo 29
(Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)
1. Il Partito Democratico, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l’autonomia.
2. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica.
3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi del Partito Democratico.
Articolo 30
(Organizzazione Giovanile)
1. Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del Paese.
2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.
3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di Cittadinanza» allegata al presente Statuto.
CAPO VII – Principi della gestione finanziaria
Articolo 31
(Tesoriere)
1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal presente Statuto.
2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.
4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito.
5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.
6. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.
Articolo 32
(Collegio sindacale)
1. L’Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle società per azioni bancarie.
2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis del Codice civile.
3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per un altro mandato.
Articolo 33
(Finanziamento)
1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
Articolo 34
(Federalismo delle risorse e autonomia patrimoniale e gestionale)
1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale.
Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni.
2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle Amministrazioni locali, i proventi delle feste democratiche, del tesseramento, così come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale. La ripartizione delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli è stabilita dai Regolamenti finanziari regionali in coerenza con i principi contenuti nel Regolamento finanziario nazionale.
3. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il finanziamento delle campagne elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni regionali e locali vengono immediatamente e integralmente trasferite, anche quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del Partito Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.
4. Una quota non inferiore al 50% delle risorse trasferite alle Unioni regionali a titolo di rimborsi elettorali è ripartita tra le Unioni provinciali e/o territoriali sotto forma di trasferimenti e/o servizi secondo i criteri definiti dai Regolamenti finanziari regionali o, in assenza degli stessi, in proporzione al numero di elettori di ogni provincia.
5. In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante l’inapplicabilità del precedente comma 2, il Partito Democratico eroga annualmente le risorse necessarie alle attività politiche, in rapporto al finanziamento percepito in occasione di elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero.
Articolo 35
(Bilancio)
1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il bilancio consolidato sono approvati dalla Direzione nazionale, con la maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 15 giugno.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all’approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 31 dicembre.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di revisione di cui al successivo art. 38 e al verbale di approvazione della Direzione nazionale, come previsto dalla normativa vigente. Si dispone che in apposita sezione del sito internet del Partito Democratico, siano riportati i dettagli delle voci costituenti il bilancio, nonché ogni informazione utile a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza cui il Partito si ispira.
Articolo 36
(Regolamento finanziario)
1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico.
Articolo 37
(Comitato di tesoreria)
1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dalla Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi da parte dell’Assemblea nazionale ai sensi dell’articolo 8, comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 32, comma 1.
2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l’approvazione.
3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e possono essere rieletti soltanto per un mandato.
Articolo 38
(Controllo contabile)
1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla normativa in materia. La società di revisione viene nominata dalla Segreteria nazionale.
CAPO VIII – Procedure e organi di garanzia
Articolo 39
(Commissioni di garanzia)
1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico e al Sistema informativo per la partecipazione di cui all’articolo 1, comma 9, sono svolte dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.
2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano di cui all’art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o sub-provinciale, definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre ammesso il ricorso alla Commissione regionale o delle province autonome ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti e
gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
4. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La Commissione nazionale è composta da nove membri.
6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che può essere eletto una sola volta.
7. Il Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale, disciplina le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.
Articolo 40
(Norme per la trasparenza e per l’applicazione del Codice etico)
1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano sorgere.
2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione Nazionale di Garanzia. La Commissione Nazionale di Garanzia, ove necessario, presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o di integrazione del Codice etico.
3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura, presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente, il bilancio preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresì presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti e, per gli eletti, di esclusione dai gruppi del PD. Le Commissioni di Garanzia verificano la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa stabiliti dalla legge, nonché dal Regolamento elettorale del PD.
4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che tutti i candidati nelle liste del PD prima dell’accettazione della candidatura, a pena di incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal Regolamento finanziario, che garantiscono la contribuzione al PD.
5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono dall’anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD, secondo le procedure previste dal Regolamento delle Commissioni di Garanzia. L’elenco di tali iscritti è reso pubblico nell’apposita sezione trasparenza del sito internet del PD, dedicata al bilancio di cui all’art. 35 del presente Statuto.
6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono istituite le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto , all’atto della sua elezione, deposita presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni eventuale variazione.
7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
8. Abrogato
9. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, la Commissione nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.
10. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.
Articolo 40-bis
(Ricorsi e garanzie)
1. Ciascun iscritto/a ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome. Nessun iscritto/a al partito può essere sottoposto a procedimento disciplinare per posizioni assunte nell’esercizio dei diritti sanciti dallo Statuto, fermo restando l’obbligo dell’osservanza dei doveri statutari e del rispetto dei diritti degli altri iscritti.
2. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, del Codice etico e dei Regolamenti approvati dalla Direzione nazionale.
3. L’iscritto/a o l’elettore/elettrice contro il quale viene chiesta l’apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati. L’iscritto/a o elettore/elettrice ha il diritto, in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso agli organi di Garanzia di livello superiore, sino alla Commissione nazionale di Garanzia, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.
4. Avverso le decisioni delle Commissioni territoriali costituite a livello provinciale è ammesso il ricorso alle Commissioni regionali che si pronunciano in via definitiva, salvo i casi in cui è previsto il ricorso alla Commissione nazionale.
5. Avverso le decisioni delle Commissioni di Garanzia delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano e della Valle D’Aosta è ammesso il ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia.
6. Le Commissioni di Garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano deliberano in prima istanza i ricorsi riguardanti violazioni allo Statuto e al codice etico degli eletti e dei suoi rappresentanti nelle Assemblee e nelle Istituzioni regionali, in seconda istanza dei componenti delle Assemblee e nelle Istituzioni provinciali e comunali.
7. Le Commissioni di Garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno altresì competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali e locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’art. 39, comma 2 dello Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale, ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di Garanzia.
8. La Commissione nazionale di Garanzia è competente:
a) In unica istanza per tutte le questioni attinenti: l’elezione e il corretto funzionamento degli organi nazionali, l’ammissione delle candidature a Segretario nazionale e la relativa elezione, gli eletti a livello nazionale ed europeo.
b) In seconda istanza per gli eletti a livello regionale; per l’esame e la deliberazione dei ricorsi riguardanti azioni e principi in violazione dello Statuto e del codice etico delle ripartizioni del partito all’estero e dell’organizzazione giovanile; per tutti gli altri ricorsi decisi in primo grado dalle Commissioni regionali di Garanzia.
9. Le Commissioni di Garanzia esaminano e deliberano sui ricorsi dopo una fase istruttoria non superiore a trenta giorni, garantendo comunque l’esito definitivo dei ricorsi entro sessanta giorni dall’inizio della procedura. Qualora le Commissioni di Garanzia non si pronuncino entro detto termine gli atti vengono avocati dalla Commissione di Garanzia di livello superiore, che delibera entro il termine dei trenta giorni successivi al ricevimento degli atti e provvede a segnalare agli organismi dirigenti del Partito l’omissione di quella Commissione che non ha deliberato.
10. Nel caso di impossibilità di funzionamento delle Commissioni per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate alla Commissione del livello territoriale immediatamente superiore, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. La relativa Assemblea, entro novanta giorni procede all’elezione della nuova Commissione e qualora questa non proceda alla ricostituzione della Commissione, la relativa Direzione, nell’esercizio dei poteri sostitutivi, procede alla elezione della nuova Commissione, salvo ratifica della relativa Assemblea.
11. Le Commissioni responsabili di ripetute omissioni dei compiti loro affidati dallo Statuto e dal regolamento, ovvero di grave danno al Partito o uso improprio di dati personali, sono passibili di scioglimento in analogia a quanto previsto dallo Statuto all’art. 17, comma 1. La proposta di scioglimento può essere presentata anche dalla stessa Commissione nazionale di Garanzia.
Articolo 40-ter
(Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi)
1. I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
2. A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire, anche via fax o e-mail, presso il luogo o all’indirizzo ufficiale della competente Commissione di Garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso, salvo diversi e più ridotti termini previsti dai regolamenti per l’elezione delle assemblee rappresentative interne e lo svolgimento di elezioni primarie. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all’invio alla Commissione di Garanzia, inviarne copia alla controparte.
3. Le Commissioni, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Esse devono in ogni caso garantire l’esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall’inizio della procedura. Qualora nel corso delle relative istruttorie una Commissione ritenga che il caso in esame assuma rilievo nazionale, può rinviare alla Commissione nazionale di Garanzia che inappellabilmente decide entro i trenta giorni successivi alla ricezione del ricorso.
4. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento o Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea, ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria, può presentare ricorso alla Commissione nazionale di Garanzia che, in caso di necessità, può sospendere preventivamente l’efficacia della decisione in oggetto.
5. Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado della Commissione di Garanzia competente.
6. Per ogni altro aspetto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda al Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia, approvato dalla Direzione nazionale.
Articolo 40-quater
(Sanzioni disciplinari)
1. Le Commissioni di Garanzia irrogano le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonché del Codice etico, in misura proporzionale al danno recato al partito.
2. Le sanzioni disciplinari sono:
a) Il richiamo scritto;
b) La sospensione o la revoca degli incarichi svolti all’interno del partito;
c) La sospensione dal partito per un periodo da un mese a due anni;
d) La cancellazione dall’anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori
3. Le modalità in cui le sanzioni vengono comminate sono disciplinate dal Regolamento nazionale delle Commissioni di Garanzia approvato dalla Direzione nazionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Articolo 41
(Tenuta degli albi e loro pubblicità)
1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:
a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti;
b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito Democratico a cariche istituzionali elettive;
c) le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la trasparenza delle sue attività.
Articolo 42
(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)
1. Le modifiche del presente Statuto, comprese quelle della denominazione e del simbolo, sono approvate dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno cinquanta componenti l’Assemblea nazionale.
3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo 27 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell’Assemblea.
Articolo 43
(Costituzione dell’organizzazione giovanile)
1. L’organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano con i promotori dell’organizzazione giovanile per l’organizzazione del momento costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.
2. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed approva lo Statuto dell’organizzazione stessa.
Articolo 44
(Attuazione dello Statuto)
1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso di contrasto o di difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali.
CAPO IX – Norme transitorie e finali
Articolo 45
(Regolamenti)
1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione nazionale adotta i Regolamenti ad essa demandati.
Articolo 46
(Congressi provinciali e di circolo)
1. I Congressi provinciali e di circolo, che si svolgono successivamente all’Assemblea nazionale del 21 e 22 maggio 2010, devono tenersi entro e non oltre il 31 ottobre 2010. Per tali Congressi, ai fini dell’applicazione delle modifiche statutarie introdotte, si adottano le seguenti norme transitorie.
2. Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati al Direttivo di circolo si presentano il giorno dell’apertura del Congresso di circolo, secondo le Norme attuative del presente articolo, approvate dalle Direzioni regionali, sentiti i segretari provinciali, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei componenti. Le Norme attuative indicano il numero dei componenti dei Direttivi dei circoli, in relazione al numero degli iscritti.
Il Segretario di circolo è eletto dall’Assemblea degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati al Direttivo di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti dell’organismo. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt.
È eletto Segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo elegge il Segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti dell’organismo.
3. Le Norme attuative, di cui al comma precedente, stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione della candidature a Segretario provinciale e delle liste di candidati all’Assemblea provinciale.
Le Norme attuative debbono in ogni caso prevedere che le candidature a Segretario provinciale siano sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra l’1% e il 3% e siano depositate entro e non oltre il settimo giorno precedente la data prevista per l’inizio dei Congressi di circolo.
Le Norme attuative debbono altresì prevedere il numero di sottoscrittori minimo su base provinciale affinché una lista possa essere presentata in tutti i circoli della provincia, anche in deroga al numero minimo di sottoscrittori previsto per la presentazione nei singoli circoli.
Le Norme attuative stabiliscono il numero complessivo di delegati all’Assemblea provinciale da ripartire tra i circoli, per il 50% in base al numero degli iscritti e per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche nell’ambito territoriale di competenza del circolo.
Le Direzioni provinciali eleggono, nel rispetto del pluralismo, le rispettive Commissioni che presiedono all’organizzazione e al regolare svolgimento dei Congressi.
Il Segretario provinciale è eletto in collegamento a una o più liste di candidati all’Assemblea provinciale. Le liste per l’Assemblea provinciale vengono votate in ogni Assemblea di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero di candidati all’Assemblea provinciale superiore a quello spettante a quel circolo. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto dell’alternanza di genere. I candidati all’Assemblea provinciale vengono eletti secondo l’ordine di posizione nella lista.
Il voto per il Segretario provinciale si esprime votando soltanto una delle liste collegate alla sua candidatura. I delegati all’Assemblea provinciale da eleggere in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt, fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo.
Terminati i Congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base provinciale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il numero complessivo di delegati all’Assemblea provinciale può essere perciò determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.
È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta di delegati all’Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato Segretario abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati, l’Assemblea provinciale elegge il Segretario provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.
Articolo 47
(Norma di sospensione transitoria dell’articolo 18 comma 8)
Per le primarie di coalizione per la scelta del candidato alla Presidenza del Consiglio in vista delle elezioni politiche previste nella primavera del 2013, in deroga al comma 8 art. 18 dello Statuto del PD, fermo restando la candidatura del Segretario nazionale prevista dall’articolo 3 comma 1 dello Statuto, possono essere ammesse anche altre candidature di iscritti al PD.
Con successiva delibera ordinaria l’Assemblea nazionale stabilisce le modalità di presentazione delle candidature di iscritti al PD che saranno successivamente presentate alla coalizione.